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© 1996 - 2022 Studio Legale Bortolozzi

STUDIO LEGALE BORTOLOZZI

23 MAGGIO

2022

CONVEGNO

FORMAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE

CONVEGNO CYBERBULLISMO E RESPONSABILITA' GENITORIALE

23 MAGGIO 2022

DALLE ORE 14.00

ALLE ORE 16.00

   

A CURA DEGLI AVV. ROBERTO NICODEMI E GIORGIA CELLETTI


“LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE NEL CONTESTO SOCIALE E TECNOLOGICO ATTUALE.”

  LUNEDI 23 MAGGIO 2022 ORE 14.00/16,00

  PARROCCHIA DI SANTA LUCIA, VIA DI SANTA LUCIA, N. 5 – ROMA

  INTRODUCE: AVV. GIORGIA CELLETTI

      MODERA: AVV. ROBERTO NICODEMI  

RELATORI:

AVV. MAURO MONACO:

“LA RESPONSABILITA’ CIVILE NEI CASI DI CYBER BULLISMO”

PROF. EDOARDO ARENA :

”CONTRATTI ON LINE STIPULATI DAL MINORE OPPURE DAI GENITORI, DISCLAIMER: UTILIZZO DEI SOFTWARE DI CONTROLLO. CONSOLIDAMENTO DELLA PROVA INFORMATIVA E TEMA PROBATORIO”;

AVV. MARIA LUISA BORTOLOZZI:

“CHALLENGE GAME: RESPONSABILITA’ GENITORIALE ON LINE ALLA LUCE DELL’ART. 2048 E DELL’ART.8 DEL GDPR”

 
LE SINGOLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO, NEL LIMITE DI 80, DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE INOLTRATE ALL'INDIRIZZO EMAIL: AVV.GIORGIACELLETTI@HOTMAIL.IT
RICHIESTI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA L'ATTRIBUZIONE PER I PARTECIPANTI DI

3 CREDITI FORMATIVI ORDINARI.
SI RICORDA CHE NON SARÀ AMMESSO AL CONVEGNO CHI SI PRESENTERÀ PRIVO DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO.

  PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI CHIAMARE IL NUMERO 3358238762.

12/05/2022

Trasferimento della Casa Coniugale durante Separazione e Divorzio ai Figli ed al Coniuge senza l'Intervento del Notaio

CI PENSA L' AVVOCATO...

Oggetto: Trasferimento di Proprietà Unità Immobiliare (50% o al 100% deve trattarsi di casa coniugale, ossia, casa acquistata durante la vita matrimoniale) in un divorzio congiunto, (O SEPARAZIONE CONSENSUALE), documenti necessari da Sentenza Cassazione Sezione Unite n. 21761, 29 luglio 2021.

PER POTERE TRASCRIVERE VERBALE CON SENTENZA pubblicata CON GLI ALLEGATI E/O VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE DOPO APPOSIZIONE VISTO OMOLOGA.

I .- Documenti da allegare al ricorso e dichiarazioni parti.

E’ preferibile:

A- dichiarazione (se possibile giurata, altrimenti non è indispensabile CHE SIA

GIURATA) di un tecnico (geometra o architetto o comunque tecnico abilitato)/(

LE dichiarazioni CHE SEGUONO devono essere riportate anche in ricorso come

dichiarazioni delle parti):

1) dichiarazione di conformità allo stato di fatto dell’immobile dei dati

catastali e delle planimetrie;

2) dichiarazione di conformità dell’intestazione catastale alle risultanze dei

registri immobiliari, (in sintesi, l’immobile da trasferire è quello

identificato ed è effettivamente di chi lo trasferisce);

3) visura e planimetria catastale dell’immobile e pertinenze

B- PERIZIA TECNICA GIURATA con allegati:

- l’attestato di prestazione energetica (APE);

- la dichiarazione di conformità dell’impianto termico alle prescrizioni legali, -

- la visura e la planimetria catastale dell’immobile.

II - Dichiarazioni obbligatorie delle parti nel ricorso:

i ricorrenti IN RICORSO, OLTRE alle dichiarazioni di cui al punto A 1, 2, 3:

- si devono impegnare ad eseguire a loro cura e spese la trascrizione e le

formalità di pubblicità immobiliare e le volture;

- esonerare il cancelliere dalle responsabilità relative e dunque da ogni

responsabilità per quanto concerne le formalità richieste per la trascrizione;

- si devono impegnare a depositare in cancelleria la ricevuta di

presentazione della pubblicità immobiliare e successivamente la nota di

trascrizione.

Nell’atto, dunque, deve essere indicato con esattezza:

 identificazione catastale;

 riferimento alle planimetrie depositate in catasto;

 dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle

planimetrie.

In sede di divorzio, è indispensabile quindi che l’atto traslativo contenga i predetti

elementi previsti a pena di nullità, ma non è rilevante che sia il notaio il soggetto

che roga l’atto.

Adempimenti previsti dal D.L. n. 78 del 2010 art. 19 convertito nella l. n. 122

del 30.07.2010, non più a carico del notaio ma delle parti.

RICORDARSI CHE L' ATTO E’ NULLO SE...

- SE MANCA E/O ERRONEA E/O FALSA MENDACE LA

DICHIARAZIONE AFFERENTE CONFORMITA’ STATO DI

FATTO DELL’IMMOBILE AI DATI CATASTALI ED ALLE

PLANIMETRIE E QUELLA AFFERENTE L’IDENTIFICAZIONE

CATASTALE, (per detto motivo è preferibile allegare al ricorso ed al

verbale anche LE DICHIARAZIONI di un tecnico qualificato, si veda caso

di nullità assoluta per casi analoghi sentenza Cass. Sez. Unite 22.3.2019

n. 8230).

*******************

Ricordarsi:

- sia in caso di divorzio congiunto che in caso di separazione consensuale deve

essere inserito QUANTO SOPRA nel verbale di udienza (integralmente) alla

presenza delle parti, detto verbale deve essere firmato DA TUTTE LE PARTI e

deve essere presente il cancelliere (ausiliario del Giudice, funzionario con

titolarità).

- Detto verbale dopo la sentenza dichiarativa di divorzio o dopo l’omologa in caso

di separazione costituisce titolo per la trascrizione.

Per chiarimenti o approfondimenti su questo tema potete contattare lo Studio Legale Bortolozzi

NON SUSSISTE LA NECESSITA’ DEL ROGITO DEL NOTAIO.