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2022
CONVEGNO
Trasferimento della Casa Coniugale durante Separazione e Divorzio ai Figli ed al Coniuge senza l'Intervento del Notaio
Oggetto: Trasferimento di Proprietà Unità Immobiliare (50% o al 100% deve trattarsi di casa coniugale, ossia, casa acquistata durante la vita matrimoniale) in un divorzio congiunto, (O SEPARAZIONE CONSENSUALE), documenti necessari da Sentenza Cassazione Sezione Unite n. 21761, 29 luglio 2021.
PER POTERE TRASCRIVERE VERBALE CON SENTENZA pubblicata CON GLI ALLEGATI E/O VERBALE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE DOPO APPOSIZIONE VISTO OMOLOGA.
I .- Documenti da allegare al ricorso e dichiarazioni parti.
E’ preferibile:
A- dichiarazione (se possibile giurata, altrimenti non è indispensabile CHE SIA
GIURATA) di un tecnico (geometra o architetto o comunque tecnico abilitato)/(
LE dichiarazioni CHE SEGUONO devono essere riportate anche in ricorso come
dichiarazioni delle parti):
1) dichiarazione di conformità allo stato di fatto dell’immobile dei dati
catastali e delle planimetrie;
2) dichiarazione di conformità dell’intestazione catastale alle risultanze dei
registri immobiliari, (in sintesi, l’immobile da trasferire è quello
identificato ed è effettivamente di chi lo trasferisce);
3) visura e planimetria catastale dell’immobile e pertinenze
B- PERIZIA TECNICA GIURATA con allegati:
- l’attestato di prestazione energetica (APE);
- la dichiarazione di conformità dell’impianto termico alle prescrizioni legali, -
- la visura e la planimetria catastale dell’immobile.
II - Dichiarazioni obbligatorie delle parti nel ricorso:
i ricorrenti IN RICORSO, OLTRE alle dichiarazioni di cui al punto A 1, 2, 3:
- si devono impegnare ad eseguire a loro cura e spese la trascrizione e le
formalità di pubblicità immobiliare e le volture;
- esonerare il cancelliere dalle responsabilità relative e dunque da ogni
responsabilità per quanto concerne le formalità richieste per la trascrizione;
- si devono impegnare a depositare in cancelleria la ricevuta di
presentazione della pubblicità immobiliare e successivamente la nota di
trascrizione.
Nell’atto, dunque, deve essere indicato con esattezza:
identificazione catastale;
riferimento alle planimetrie depositate in catasto;
dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie.
In sede di divorzio, è indispensabile quindi che l’atto traslativo contenga i predetti
elementi previsti a pena di nullità, ma non è rilevante che sia il notaio il soggetto
che roga l’atto.
Adempimenti previsti dal D.L. n. 78 del 2010 art. 19 convertito nella l. n. 122
del 30.07.2010, non più a carico del notaio ma delle parti.
RICORDARSI CHE L' ATTO E’ NULLO SE...
- SE MANCA E/O ERRONEA E/O FALSA MENDACE LA
DICHIARAZIONE AFFERENTE CONFORMITA’ STATO DI
FATTO DELL’IMMOBILE AI DATI CATASTALI ED ALLE
PLANIMETRIE E QUELLA AFFERENTE L’IDENTIFICAZIONE
CATASTALE, (per detto motivo è preferibile allegare al ricorso ed al
verbale anche LE DICHIARAZIONI di un tecnico qualificato, si veda caso
di nullità assoluta per casi analoghi sentenza Cass. Sez. Unite 22.3.2019
n. 8230).
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Ricordarsi:
- sia in caso di divorzio congiunto che in caso di separazione consensuale deve
essere inserito QUANTO SOPRA nel verbale di udienza (integralmente) alla
presenza delle parti, detto verbale deve essere firmato DA TUTTE LE PARTI e
deve essere presente il cancelliere (ausiliario del Giudice, funzionario con
titolarità).
- Detto verbale dopo la sentenza dichiarativa di divorzio o dopo l’omologa in caso
di separazione costituisce titolo per la trascrizione.
Per chiarimenti o approfondimenti su questo tema potete contattare lo Studio Legale Bortolozzi
NON SUSSISTE LA NECESSITA’ DEL ROGITO DEL NOTAIO.